Dott. Stefano Perissinotto

Durante l’estate appena trascorsa, qualche giorno prima di Ferragosto, l’Agenzia della Entrate ha pubblicato sul proprio sito una bozza di circolare avente come oggetto il seguente tema: “Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta – Art.13 D.L.26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni dalla l.19 dicembre 2019, n.157 – D.Lgs.31 ottobre 1990, n.346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.”.

L’obiettivo della pubblicazione era quello di raccogliere i commenti e le osservazioni degli operatori del settore (consulenti patrimoniali ed esperti di trust) ottemperando al recente e condivisibile approccio di compliance tra il Fisco e i contribuenti. 

Con il presente commento alla bozza di circolare vorrei soffermarmi sulla parte che riguarda il “..recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità..” con riferimento alle imposte indirette che vanno a colpire l’istituzione e la conseguente dotazione dei nuovi trust.

Con il D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni e integrazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.286, il legislatore ha ripristinato l’imposta sulle successioni e donazioni e ha previsto l’applicazione di tale imposta anche agli “atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione”. Inoltre, in applicazione del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.347 erano previste anche le imposte ipotecarie e catastali, in misura proporzionale, rispettivamente per la formalità di trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari.

 La bozza di circolare non chiarisce le modalità di tassazione indiretta dei trust già istituiti fino ad oggi e per i quali, in osservanza del precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate, veniva richiesto il versamento delle imposte indirette in sede di dotazione del trust (vedi Circolare 48/E del 6 agosto 2007 e la Circolare n. 3E/ del 22 gennaio 2008) ovvero con l’approccio di tassazione “all’entrata”. Tale approccio, nel corso degli ultimi anni, ha dato luogo ad un rilevante contenzioso in quanto la Corte di Cassazione ha via via modificato la sua posizione sulla tassazione indiretta degli atti di dotazione dei trust. 

Infatti, mentre in una prima fase la Suprema Corte aveva condiviso l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate (tassazione in entrata), nelle decisioni più recenti essa ha espresso un radicale mutamento di orientamento. In particolare la Suprema Corte, ripercorrendo nelle motivazioni la complessa evoluzione della questione, ha ritenuto di confermare l’interpretazione secondo la quale occorre tenere conto “del reale trasferimento di beni o diritti reali e quindi del reale arricchimento dei beneficiari” e per tale motivo ha deciso di abbandonare la tesi precedente che si basava sulla creazione di un autonomo presupposto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate, nel medesimo documento pubblicato in Agosto, conferma che il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì “rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla  – indeterminata – nozione di utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone (cfr. Cass. N. 3886/2015) ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario” (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154).

Commento

Nella bozza di circolare non è chiarito quale sarebbero le conseguenze in ordine ai trust già costituiti fino ad oggi. Sarebbe possibile richiedere il rimborso delle imposte già versate in sede di dotazione del trust? Come si applicherebbe la tassazione in fase “di uscita” ossia nel momento di attribuzione dei beni del trust ai beneficiari finali? 

Salvo i quesiti testè riportati, dobbiamo a questo punto prendere atto che anche per l’Agenzia delle Entrate le imposte indirette in fase di costituzione e dotazione del trust vanno versate in misura fissa.