A cura di Pietro Magrin

Il mondo finanziario ci ha abituato a nomi incomprensibili e acronimi ancor più criptici. Rassegnamoci.

Con l’inizio di quest’ anno arriva anche la Mifid II (sta per Markets in Financial Instruments Directive), la nuova direttiva europea in vigore in Italia e negli altri paesi comunitari dal 3 gennaio, che dovrebbe secondo le intenzioni imporre regole più chiare agli operatori finanziari e trasparenza a favore degli investitori.

Non che la prima versione, la Mifid I (quella per intenderci che ha introdotto tra le altre cose, i questionari di profilazione da compilarsi da parte dei risparmiatori, per valutarne la loro classe di rischio, prima di sottoscrivere qualsivoglia prodotto o servizio di investimento), abbia sortito una reale protezione dagli scandali bancari, come purtroppo la cronaca di questi mesi ci ha evidenziato.

Pare, è Bloomberg che lo ha calcolato, che la nuova disciplina abbia prodotto circa 7 mila pagine di norme e appendici, oltre a costringere gli intermediari finanziari a sborsare 2 miliardi di dollari per costi di adeguamento.

Vediamo però, al di là di tale roboante impianto normativo quali sono le più salienti novità che dovrebbero impattare sulla disciplina dei servizi di investimento e sulle regole di condotta che gli operatori di mercato dovranno osservare .

TUTELE PER I RISPARMIATORI

Il legislatore europeo vuole contrastare il collocamento illegittimo di prodotti finanziari troppo rischiosi e impone un criterio di proporzione tra la propensione al rischio e l’adeguatezza degli investimenti.

Già in base alla prima versione della Mifid gli intermediari finanziari erano obbligati a profilare i clienti sulla base di conoscenze, esperienze e obiettivi di investimento. Mifid2 integra la definizione di strumenti finanziari adeguati sia nel senso di far riferimento alla necessità di individuare la capacità del cliente di fronteggiare eventuali perdite oltre alla sua predisposizione al rischio, sia in quanto, nel caso in cui l’impresa di investimento raccomandi una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all’intero pacchetto preparato.

Attenzione quindi alla compilazione di questionari sulle conoscenze finanziarie e aspettative di investimento che verranno proposti da ora in poi dagli operatori bancari e intermediari vari.

Inoltre quando questi ultimi effettuano consulenza sugli investimenti, prima che la prestazione sia conclusa, devono condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l’operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative.