A cura del dott. Diego Occari.

Secondo l’opinione comune, l’origine dei trust risale all’epoca in cui i cavalieri proprietari terrieri, nelle loro armature scintillanti, partirono per le crociate per combattere per il Regno di Cristo. Si racconta, in particolare, che prima di partire, questi cavalieri trasferivano i beni di famiglia a nobili fratelli, affinché questi provvedessero ad utilizzarli, in loro assenza, per mantenere la moglie e la loro famiglia.

Non era infrequente, secondo la tradizione narrativa, che accadesse che qualche leale fratello diventasse uno zio malvagio, decidendo di tenere quei beni per sé stesso, destituendo di ogni bene la famiglia del cavaliere fiducioso, che stava combattendo in qualche lontano campo di battaglia.

La sola speranza, in quelle situazioni, era appellarsi al Re oppure, naturalmente, al Lord Cancelliere, che rappresentando il Re restituiva indietro alla famiglia il possesso dei beni, lasciandone il titolo legale al fratello del cavaliere, in quanto all’epoca le donne non avevano capacità d’agire e quindi non potevano essere titolari di beni, ed i figli acquistavano soltanto a 21 anni di età la capacità di agire.

Tutto ciò, ovviamente, secondo la tradizione letteraria sui trust.

Naturalmente la realtà è spesso meno romantica dei fatti. Ed infatti sebbene il possesso di una proprietà da parte di una persona per l’uso di un’altra, non fosse sconosciuto in Inghilterra prima della conquista dei Normanni, il common law non lo riconobbe formalmente e non ne regolò il funzionamento fino al 1400, quando i Lord Cancellieri, con propri atti, ne diedero regolamentazione andando a riconoscere la particolarità del titolo legale di un feudatario che possedeva beni quale fiduciario per conto di un beneficiario (cestui que use).

Una delle conseguenze di detenere una proprietà per conto degli altri, fu che tale dispositivo risultò essere uno strumento abbastanza semplice per trasferire la proprietà dei feudatari da una generazione alla successiva senza pagare le tasse, in quanto i diritti dei beneficiari al godimento di beni in trust si trasferivano ai beneficiari successivi senza passaggio della proprietà e quindi senza incorrere nell’obbligo di pagare imposte.

Si può dunque osservare che lo sfruttamento del meccanismo del trust, per l’elusione fiscale, ha quindi una lunghissima tradizione in Inghilterra. Tanto che le prime disposizioni antielusive nel merito risalgono al 1535. Ed ancora oggi vi sono regole delicate da rispettare per gestire i Trust in piena conformità normativa.

Comunque, in materia di Trust, ciò che è essenziale per avere un corretto utilizzo dell’istituto, è la coscienza da parte del Trustee di detenere il titolo legale su una proprietà non per sé stesso, ma quale fiduciario nell’interesse dei beneficiari. Le Corti delle Cancellerie, tutelarono infatti, prima della riforma del 1873 dell’Ordinamento inglese proprio tale “coscienza fiduciaria” e l’interesse al godimento dei beni da parte dei beneficiari, che tradizionalmente prende il nome di “interesse equitativo”. Per cui da un lato, nei trust, esiste il titolo legale (legal title) del Trustee, dall’altro il titolo equitativo (equitable title) del beneficiario.

Il concetto di agire in conformità alla coscienza di essere eletto come fiduciario (Trustee) di un dato bene, è fondamentale nel diritto dei trust, come è stato in epoca moderna chiarito anche dalla House of Lord del Regno Unito nella sentenza Westdeusche Landesbank Girozentrale V. Islington London Borough Council(1996). In tale sentenza infatti furono ribaditi i seguenti requisiti essenziali che devono sempre essere presenti perché sussista un Trust:

  • I diritti equitativi operano qualora il proprietario di un bene sia cosciente che esiste un interesse legale. Ed in particolare in caso di trust il titolare del diritto di proprietà deve essere cosciente che una determinata proprietà gli è stata conferita o è in suo possesso per volontà di un disponente (espressa o non espressa), oppure perché è stato investito di tale ruolo dalla legge o da una decisione del giudice (in caso di constructive trust).
  • Poiché il presupposto per l’applicazione dei diritti equitativi da parte del beneficiario risiede in tale coscienza da parte del proprietario del bene, un proprietario di un bene non sarà mai Trustee fino a quando non abbia la coscienza di essere titolare di un bene per conto di terzi; sia che tale coscienza derivi da un atto di trust espresso o non espresso, sia che derivi da un provvedimento del giudice o da una legge (in caso di constructive trust).
  • Salvo il caso di provvedimenti del giudice in un constructive trust che riguardi tutti i beni di un determinato soggetto, di regola per aversi Trust deve essere analiticamente individuata una proprietà di beni che ne costituiscano l’oggetto (e quindi il fondo in Trust);
  • In presenza di trust su un determinato complesso di beni, i beneficiari potranno vantare i diritti equitativi sul fondo in trust non soltanto nei confronti del Trustee attuale ma anche, in caso di cambiamento del Trustee, su tutti i Trustee successivi.

Nel Regno Unito, a seguito dei Judicature Acts 1873 – 1975 vennero unificate le giurisdizioni di common lawe equity, prevedendo che, come accade ancora oggi, davanti alla medesima corte sia possibile ottenere l’applicazione sia della legge (common law) sia i rimedi equitativi a tutela degli interessi dei beneficiari di un Trust.

Ad oggi lo strumento del Trust inglese è ormai da oltre 30 anni disponibile anche per i cittadini italiani che ne vogliono beneficiare; ed in particolare Prima Fiduciaria Spa, società vigilata ai sensi della Legge n. 1966/39 dal Ministero dello Sviluppo Economico, è specializzata nella costruzione di Trust di diritto interno (in Italia) e di diritto inglese, mediante la propria Trust company di Londra. Se volete approfondire la conoscenza dello strumento potete quindi contattarci senza impegno.