A cura del dott. Diego Occari.

Da qualche anno a questa parte si parla molto di “contratti di affidamento fiduciario”, intesi come costruzioni tecnico giuridiche, ammesse dall’ordinamento, attraverso le quali è possibile ottenere effetti al meno in parte alternativi a quelli ottenibili con il trust.

Ciò premesso, volendo chiarire in pillole, in cosa consista il contratto di affidamento fiduciario, va anzitutto premesso che si tratta di una nuova tipologia contrattuale, concettualizzata dal Prof. Maurizio Lupoi, il quale ha concepito a fianco degli istituti «tipici» del trust interno e dell’atto di destinazione disciplinato dall’art. 2645 ter del codice civile, una figura generale ed atipica di patrimonio separato di fonte negoziale (e privo di autonoma soggettività giuridica), volto ad avvantaggiare i beneficiari.

Più in particolare, secondo il Lupoi, «Per mezzo del contratto di affidamento fiduciario l’affidante e l’affidatario fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate e la loro destinazione a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari), in forza di un programma, la cui realizzazione è rimessa all’affidatario, che a tanto si obbliga».

In Italia il contratto fiduciario si presenta come un contratto «atipico» meritevole di tutela, tuttavia va considerato che ad esempio, in San Marino, tale forma di contratto è tipizzata e regolata da apposita legge (nello specifico la Legge n. 43/2010).

L’oggetto del contratto di affidamento fiduciario è il «programma destinatorio» che rappresenta effetti futuri; in particolare rappresenta la destinazione dei beni affidati al fiduciario (posizioni soggettive) e i modi per realizzarli alla luce delle mutevoli circostanze che potranno verificarsi. Più analiticamente il programma destinatorio individua:

  1. le posizioni soggettive affidate;
  2. le operazioni da compiere sulle posizioni soggettive;
  3. a chi spettano i benefici delle posizioni soggettive;
  4. a chi dovranno essere trasferite le posizioni soggettive al termine dell’affidamento;
  5. Condizioni di modificabilità dei soggetti da avvantaggiare e delle relative spettanze.

Le parti di un contratto di affidamento fiduciario sono l’affidante (che è il soggetto che affida i beni ed individua il programma destinatorio) e l’affidatario fiduciario (ad es. Prima Fiduciaria Spa), che è il soggetto che riceve il patrimonio (ma più in generale le posizioni soggettive) con il compito di gestirlo al fine di attuare il programma destinatorio.

l pari del Trust, anche il contratto di affidamento fiduciario è un rapporto appartenente alla categoria dei «fenomeni gestori», mediante il quale l’affidane si affida alla promessa dell’affidatario, il quale diviene titolare formale e temporaneo di una posizione soggettiva relativa ad uno o più beni che di norma passano dal patrimonio dell’affidante a quello dell’affidatario per l’effetto traslativo, beni che sono finalizzati all’attuazione del programma destinatorio.

Quando l’affidatario è un soggetto non professionale si applicano i criteri di buona fede e correttezza, nonché di diligenza del bonus pater. Quando invece ci si avvale di una Fiduciaria, il criterio è quello della diligenza professionale.

Nei contratti di affidamento fiduciario si distinguono due categorie di beneficiari:

  1. Beneficiari delle utilità: ai quali vengono attribuiti vantaggi derivanti dai beni affidati; e
  2. Beneficiari dei beni affidati: ai quali vengono trasferiti i beni affidati nel corso o al termine dell’affidamento, quale completamento del programma destinatorio.

Vi è tendenzialmente libertà di forma. Tuttavia occorre la data certa ai fini della certezza giuridica, protezione ed opponibilità ai terzi.

In particolare, grazie alla data certa, l’obbligazione dell’affidatario nei confronti dell’affidante prevale rispetto alle obbligazioni dell’affidatario verso i propri creditori. Secondo le regole previste per il mandato agli artt. 1707 e 2915 c.c. In tal modo generandosi un fenomeno di tipo segregativo simile a quello dei trust.

Poiché i beni all’interno del programma destinatorio potrebbero nel tempo variare. Si ritiene importante che anche le modifiche abbiano data certa.

Grazie ai suddetti effetti segregativi, i beni oggetto di contratto di affidamento fiduciario:

  1. non rispondono dei debiti personali dell’affidatario;
  2. non cadono nella sua successione ereditaria;
  3. non entrano nella eventuale comunione legale col coniuge.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il bene o il diritto trasferito dall’affidante all’affidatario fiduciario, ai sensi del combinato disposto di cui al 2° comma dello stesso art. 2740 e dell’art. 1707 c.v. non risponde che per i debiti contratti dall’affidatario nell’esecuzione del programma destinatorio (art. 1707 c.c. «i creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio ……….»).

Inoltre anche l’affidante risulta essersi spogliato dei diritti «affidati» ed ai suoi creditori resterebbe eventualmente solo l’azione revocatoria.

Per coloro che lo desiderano, Prima Fiduciaria Spa mette a disposizione la propria esperienza e il proprio team di consulenti patrimonialisti per la realizzazione e l’amministrazione di contratti di affidamento fiduciario.