A cura del dott. Diego Occari.

E’ noto che in materia di Trust, i beni sono intestati al Trustee con il compito di amministrarli nell’interesse di beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo, nell’ambito quindi di un concetto di proprietà qualificata come “performata”, in quanto vincolata all’esecuzione del “programma di Trust” definito dal Disponente (in inglese “settlor”).

In letteratura inglese, i poteri del Trustee si distinguono in:

  1. mere power: che il trustee può decidere di esercitare o meno, a propria discrezione (esempio la nomina di ulteriori beneficiari in un trust o la distribuzione di un sussidio al beneficiario); e
  2. trust power: che è il trustee deve (e quindi è obbligato) ad esercitare nell’ambito di un trust. Ad esempio l’obbligo di individuare i beneficiari all’interno di un discretionary trust.

I portatori di interessi di un trust (ad esempio i beneficiari), possono richiedere al giudice di sostituirsi al Trustee che non eserciti un trust power, ma non un mere power. Infatti soltanto il mancato esercizio di un trust power rappresenta una sorta di inadempienza contestabile al trustee.

Tra i poteri che normalmente gli atti di trust assegnano al Trustee c’è in particolare proprio il c.d. “power of appoitment” (o potere di attribuzione), che presenta due aree di applicazione:

  1. Il potere di nomina o di aggiunta di beneficiari: cioè il potere di modificare l’elenco dei beneficiari all’interno di un trust;
  2. Il potere di attribuzione: cioè il potere di assegnare uno o più beni presenti nel fondo in trust ai beneficiari.

Tali poteri, a seconda di come viene scritto l’atto di trust, possono configurarsi come “mere power”, se i beneficiari e le quote da attribuire a ciascuno sono puntualmente individuate nell’atto istitutivo del Trust, oppure possono configurarsi come “trust power” se è compito del Trustee procedere alla relativa individuazione.

Salvo che non sia diversamente previsto nell’atto istitutivo del trust, normalmente il trustee ha il potere di trasferire il fondo in trust o parte di esso a un beneficiario, ovvero di impiegarlo a suo vantaggio. Questo principio, che consente di scegliere se anticipare il trasferimento del fondo è detto in inglese “power of advancement” (o potere di anticipazione).

Poiché anticipando l’assegnazione dei beni in trust ad un beneficiario potrebbero essere pregiudicati i diritti degli altri beneficiari (si pensi ad un beneficiario successivo a cui spettano i beni dopo la morte del primo beneficiario), di regola per anticipare l’assegnazione dei beni in trust serve il consenso dei beneficiari successivi. Per tale motivo, alcune legislazioni in materia di trust limitano il potere di anticipazione in capo al trustee.

Numerosi altri poteri spettano al trustee, in base alla legislazione di volta in volta regolatrice di un atto di trust, i principali poteri normalmente sono oltre agli ovvi poteri gestionali, anche in materia di investimenti:

  1. quello di suddividere il fondo in trust creandone uno nuovo a favore di uno dei beneficiari designati (c.d. power of resettlement o di risistemazione);
  2. quello di individuare in modo specifico i singoli beni spettanti ad un beneficiario (c.d. power of appropriation o di specificazione); e
  3. uello di modificare l’atto istitutivo, ad esempio cambiando la legge regolatrice, per renderlo più funzionale al raggiungimento degli scopi del trust.

Si tratta in ogni caso di poteri che devono essere sempre regolati e circostanziati in modo preciso nell’atto istitutivo del trust e possono essere condizionati al preventivo consenso del Guardiano o dei beneficiari.

Normalmente, per coloro che si avvalgono dell’assistenza di Prima Fiduciaria Spa, la definizione dei poteri del Trustee avviene in occasione degli incontri di finalizzazione dell’atto istitutivo, prima della istituzione del Trust ed è oggetto di approfondita analisi tarata sulle esigenze concretamente espresse dal Settlor.