A cura di Pietro Magrin

Disciplinate dai decreti Crescita (Dl n. 83/2012 e 179/2012), Destinazione Italia (Dl n. 145/2013) e Competitività (Dl n. 91/2014) i Minibond sono obbligazioni societarie create con lo scopo di costituire una fonte di finanziamento per le PMI in alternativa al credito bancario.

Il vantaggio è dato essenzialmente dalla flessibilità dello strumento, per tasso e modalità di rimborso personalizzato (es amortizing, bullet, semi bullet) adattabile anche alle capacità di rimborso della società emittente.

Questi ultimi in particolare potranno solo che essere le banche, le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio (Sgr), le società di investimento a capitale variabile (Sicav), gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio dello Stato. I Minibond sono quindi destinati solo ad investitori istituzionali (e non al mercato retail).

Per la PMI emittente la quotazione del Minibond consente di superare i limiti patrimoniali all’emissione delle obbligazioni (capitale e riserve disponibili) di cui all’art. 2412 del Codice civile. Dal punto di vista fiscale invece lo strumento permette la deduzione degli interessi passivi alle stesse condizioni di un finanziamento bancario sulla base del reddito operativo lordo della società (calcolato ai sensi dell’art. 96 del TUIR) e dei costi sostenuti per l’emissione dei titoli secondo un criterio di cassa.

Per quanto riguarda il sottoscrittore (investitore istituzionale) il vantaggio consiste essenzialmente nell’esenzione da ritenuta sugli interessi percepiti.

Con riguardo agli ulteriori soggetti convolti nell’operazione, oltre alla società finanziata (emittente) e il sottoscrittore (banca, sgr, sicav, ecc.) si segnalano:

  1. l’advisor, ovvero il consulente che definisce con la società emittente tempi e termini dell’emissione (durata del prestito, tasso di interesse applicabile, size dell’investimento, garanzie) compiendo l’analisi preliminare di fattibilità e assistendo la medesima nella predisposizione del business plan e dell’information memorandum;
  2. i consulenti legali, che assistono la società nella predisposizione dei contratti di sottoscrizione e del regolamento di emissione del prestito;

  3. l’arranger, che si occupa del collocamento presso gli investitori dei Minibond;
  4. la società di rating (eventuale), chiamata ad esprimere un giudizio sulla sostenibilità dell’emissione;
  5. Borsa Italiana S.p.A., che gestisce il segmento professionale (Pro) del mercato Extramot dove sono negoziati i Minibond.