A cura del dott. Stefano Perissinotto

Quando si inizia a conoscere lo strumento del trust, una delle formule che ricorrono con maggiore frequenza è la segregazione patrimoniale.

Ma in che cosa consiste effettivamente la segregazione patrimoniale? Come è possibile che da noi in Italia, Paese di civil law, si verifichi questo fenomeno così  determinante per la tutela del patrimonio da convincere, spesso, il disponente ad istituire un trust?

Come è noto l’istituto del trust è di origine inglese ossia proviene da un ordinamento di common law. Esso è stato riconosciuto e recepito in Italia con la Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 (Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l’Aja il 1 luglio 1985).

La Legge n.364/1989 ha reso legale per il nostro ordinamento un istituto che nei Paesi di common law esiste ed è applicato da moltissimo tempo. Dal 1’ di gennaio del 1992, cioè dall’entrata in vigore della convenzione dell’Aja, il trust può essere validamente riconosciuto in Italia senza temere la sanzione dell’invalidità.

VINCOLO DEL FONDO IN TRUST E SEGREGAZIONE

Il fondo in trust è di proprietà del trustee, il quale ne esercita il diritto in modo fiduciario. Il trust poggia la sua causa su una causa fiduciae, ciò significa che il trustee esercita il diritto di proprietà in modo pieno ed esclusivo ma è vincolato all’attuazione del programma destinatorio enunciato nell’atto istitutivo del trust. Infatti con la dotazione dei beni al fondo in trust, si crea la segregazione patrimoniale di quel patrimonio perché esso non si confonde e non si sovrappone mai con il patrimonio personale del trustee.

La segregazione è una manifestazione giuridica della priorità dell’interesse dei beneficiari del trust nel compimento del programma previsto dall’atto istitutivo da parte del trustee.

Ma quali sono gli effetti concreti della segregazione patrimoniale?

La segregazione trova sostanza nella sottrazione, definitiva e per tutta la durata del trust, del complesso di beni facenti parte del fondo del trust alle regole generali sulla responsabilità patrimoniale fissate dall’art. 2740 del C.C., alle regole sul matrimonio e sulla successione e alle regole sul fallimento del soggetto proprietario di questi beni, ossia il trustee. In altre parole con la segregazione patrimoniale i beni conferiti in trust formano una massa distinta rispetto ai beni residui del disponente, dei beneficiari e del trustee, anche se essi sono intestati a quest’ultimo. Altra conseguenza della segregazione è che gli eventuali accrescimenti del patrimonio in trust non vanno mai a vantaggio del trustee, bensì andranno sempre a vantaggio dei beneficiari del trust.

LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE NELLA CONVENZIONE DELL’AJA DEL 1985

L’Italia è un Paese di civil law e, notoriamente, gli operatori del diritto sono abituati a riconoscere certi principi se essi sono riportati all’interno di norme cogenti del diritto positivo.

Nella convenzione dell’Aja del 1985, recepita dalla Legge 364/1989, nell’art.2 comma 2 si legge:

“il trust presenta le seguenti caratteristiche:

  1. I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;”

Nell’art. 11 comma 2 è scritto:

“Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento (..del trust) implicherà in particolare:

  1. che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust (insequestrabilità);
  2. che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta (separazione);
  3. che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee (estraneità)
  4. che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro (recuperabilità).”

Il corollario principale alla segregazione patrimoniale è la non aggredibilità dei beni e questo argomento sarà oggetto del prossimo articolo.