A cura del dott. Stefano Perissinotto

La società fiduciaria in Italia è l’unica società autorizzata dalla legge a gestire dei beni altrui e non propri. Essa è stata istituita con la Legge n.1966/1939.

La legge de quo prevede che:

  • la Società Fiduciaria può essere intestataria di quote di una società di capitali (Srl o SpA) in nome proprio, ossia nel registro delle imprese appare il nome della Società Fiduciaria, ma la proprietà delle stesse rimane sempre in capo al Fiduciante;
  • la Società Fiduciaria può svolgere l’attività di amministrazione di beni di terzi.

La Società Fiduciaria agisce sulla base di un contratto atipico che viene ricondotto al mandato senza rappresentanza (art.1705 C.C.). Essa opera sempre per conto di un soggetto, il Fiduciante, sul quale ricadono direttamente gli oneri civilistici e fiscali derivanti dall’esecuzione del mandato. Il Fiduciante può essere una persona fisica o una persona giuridica.

Come mandatario la Società Fiduciaria opera in nome proprio ma nell’esclusivo interesse del Fiduciante (mandante) in capo al quale rimane la proprietà sostanziale. Alla Società Fiduciaria si trasferisce solo la legittimazione a esercitare i diritti propri del Fiduciante.

Gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto fiduciario sono:

  • La separazione di fatto tra l’effettiva proprietà (in capo al Fiduciante) e la legittimazione formale (in capo alla Fiduciaria);
  • L’obbligo della società Fiduciaria di astenersi dall’esercitare qualsiasi attività relativa ai beni amministrati se non sulla base di preventive istruzioni scritte del Fiduciante;
  • L’obbligo per la Società Fiduciaria di operare sempre su base finanziaria coperta e garantita (la Fiduciaria non può mai assumere obblighi o contrarre debiti per conto del Fiduciante, se non previa fornitura dei fondi necessari);
  • Il diritto del Fiduciante alla restituzione, in qualsiasi momento, dei beni affidati alla Società Fiduciaria (ad eccezione dei mandati a favore di terzi).

Il principale vantaggio dell’intestazione di un bene alla Società Fiduciaria è la riservatezza. Infatti, il Fiduciante può sostituire a se medesimo un’altro soggetto trasferendogli, a titolo oneroso o a titolo gratuito, i beni oggetto del mandato. In tal modo egli realizza il trasferimento della proprietà dei beni amministrati sotto mandato fiduciario, ferma restando l’intestazione degli stessi in capo alla Società Fiduciaria. In entrambi i casi il trasferimento della proprietà dei beni avviene in modo del tutto riservato.

 Alla Società Fiduciaria ricorre l’obbligo di comunicare solo ed esclusivamente alle Autorità (Agenzia delle Entrate, UIF, Guardia di Finanza) i nominativi dei soggetti fiducianti.

Gli altri utilizzi del mandato fiduciario possono essere:

  • Garantire il corretto calcolo e versamento delle imposte, agendo la Fiduciaria da sostituto d’imposta;
  • Avvalersi del regime del risparmio amministrato;
  • Realizzare e garantire il coordinamento del controllo di più partecipazioni in società diverse;
  • Attuare patti di sindacato, patti parasociali in genere e dare esecuzione a piani di stock-option;
  • Pianificare in origine il passaggio generazionale di patrimoni mobiliari e assicurare l’esecuzione di divisioni ereditarie;
  • Costituzione di Trust (con la Società Fiduciaria nel ruolo di trustee o nel ruolo di guardiano);
  • Godere dei benefici derivanti dalla sottoscrizione di polizze estere.

IL MANDATO FIDUCIARIO SENZA INTESTAZIONE

Questo tipo di mandato fiduciario ha come oggetto l’esercizio dei diritti connessi a un rapporto giuridicamente rilevante depositato presso la Società Fiduciaria. Alla Società Fiduciaria è conferito mandato di amministrare tale rapporto, da un lato compiendo tutti gli atti giuridici inerenti a tale incarico e, dall’altro, impegnandosi, attraverso la canalizzazione degli eventuali flussi reddituali, “ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e a effettuare le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria”.

Il bene (immobile, quote di società estere, e altri beni patrimoniali) rimane nella proprietà e titolarità esclusiva del fiduciante. Le conseguenze fiscali del possesso di tale bene si realizzano direttamente in capo al fiduciante stesso. Il fatto che eventuali flussi finanziari esteri derivanti dal rapporto o dal bene siano canalizzati attraverso la Società Fiduciaria (che assume i relativi obblighi di comunicazione all’Amministrazione finanziaria e gli eventuali obblighi di ritenuta), consente l’esonero del contribuente dall’obbligo di presentazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi delle consistenze estere e dei redditi prodotti all’estero.