A cura del dott. Daniele Maschio

La progressiva riduzione degli investimenti pubblici, limitati dall’ingente debito pubblico, dalla riduzione dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali e dai stringenti vincoli di bilancio ha provocato negli anni un rallentamento negli investimenti infrastrutturali e più in generale negli investimenti per la realizzazione di opere di pubblica utilità da parte dell’operatore pubblico, aumentando la necessità di investimenti privati nel settore.

Il Project Financing, che consente l’ingresso di investitori privati nella realizzazione di opere di pubblica utilità, dove la bontà del progetto non è valutata tanto sulla solidità patrimoniale del soggetto, ma sulla capacità del progetto stesso di generare flussi di liquidità adeguati per la copertura dell’investimento iniziale rappresenta uno strumento destinato crescere d’importanza per lo sviluppo infrastrutturale nazionale.

Lo strumento si presenta estremamente interessante in quanto l’iniziativa per la realizzazione delle opere non spetta esclusivamente  alla P.A., in quanto la norma prevede che l’iter procedurale possa essere avviato anche dai privati sottoponendo un loro progetto alla valutazione. della P.A. per l’esecuzione di un opera di pubblica utilità.

L’operatore economico privato,  che intenda proporre la realizzazione di un opera di pubblico interesse, dovrà presentare, alla P.A. la seguente documentazione:

  • progetto preliminare;
  • bozza di convenzione;
  • piano economico finanziario.

Dei tre documenti sopra indicati, il piano economico, che in ultima analisi rappresenta un vero e proprio business plan del progetto, assume rilevanza centrale nell’iter procedurale dell’operazione di Project Financing.

Il piano economico finanziario è il documento attraverso il quale, l’operatore economico privato, illustra in dettaglio le previsioni dei costi e degli introiti necessari al loro recupero attraverso esso, è possibile valutare  tempi, costi dell’opera, dimensioni e profili di rischio della stessa al fine di determinare anche le tariffe necessarie a consentire l’equilibrio economico dell’opera.

Appare dunque comprensibile, alla luce dell’importanza centrale che riveste, che il legislatore abbia imposto che tale documento debba essere asseverato da un soggetto terzo che ne certifichi la veridicità e la sostenibilità economica.

La certificazione del piano economico rappresenta un vero e proprio requisito formale per il soggetto che intenda avvalersi di tale iter, senza di essa infatti il progetto non risulta ammissibile e la P.A. non può valutare la fattibilità della proposta.

L’attività del “certificatore” non si limita a un mero controllo formale del piano economico, ma deve essere volta a una valutazione della coerenza del business plan che il proponente intende presentare alla P.A., in ultima analisi è chiamato a verificare se l’iniziativa e realizzabile o meno, fattibilità che viene valutata  sulla sua capacità dell’iniziativa di generare una sufficiente redditività e un flusso finanziario in grado di coprire gli iniziali esborsi monetari e remunerare il capitale investito, tale valutazione viene svolta sugli elementi forniti dal proponente.

Il numero di soggetti a cui il legislatore italiano ha autorizzato a svolgere tale attività sono:

  • gli istituti di credito;
  • le società di servizi costituite da istituti di credito;
  • e le società di revisione di cui all’art 1 della legge 1966/1939 tra cui rientrano le società fiduciarie.

Le società fiduciarie professionali, di cui Prima Fiduciaria fa parte, giocano un ruolo di primo piano nell’iter del Project Financing in quanto, oltre ad essere fra i pochi soggetti abilitati dal legislatore per svolgimento di tale attività, possono avvalersi delle professionalità dei propri collaboratori, sovente provenienti dal mondo della consulenza commercialistica, di cui sono formati i loro organici.