Responsabilità penale degli organi di prevenzione e vigilanza alla luce delle norme legali e volontarie.
A cura dell’avv. Marco Masante.

Nell’ambito della compliance delle Società di Costruzioni la normativa di cui al d.lgs. 231 / 2001 si rende di notevole interesse, in quanto posta a salvaguardia di specifichi rischi già evidenti per i numerosi soggetti operanti nel settore. Ricordiamo che tali rischi non riguardano solo le società di costruzioni stricto sensu ma tutti quei soggetti, anche finanziari (SGR, società immobiliari, SIIQ, etc..) che agiscono abitualmente quali committenti di opere edili.

Per tutti questi soggetti evidenziamo la sentenza di Cassazione del 20 gennaio 2016, n. 18868, (pubblicata su Reati Societari con commento dell’Avv. Maurizio Arena), che, pronunciandosi sulla responsabilità penale dell’ODV, costituisce uno dei più recenti excursus sulla responsabilità concorsuale di taluni consulenti e tecnici (tra cui recentemente è stato, per l’appunto, aggiunto l’OdV) che da tempo è sempre stata ritenuta configurabile, ex art 113 c.p., a partire dalla casistica giurisprudenziale formatasi in relazione ai componenti il servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ex D.lgs. n. 626/1994 , poi divenuto il T.U.S.L. di cui al d. lgs. 81/2008.

Il principio affermato per cui costoro “sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell’amministrazione dell’azienda (ad esempio in campo fiscale, tributario, giuslavoristico), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario” non esclude una responsabilità propria in base all’incarico. In tal caso ogni consulente (nel settore del citato rischio: ODV, RSPP, Medico Competente, etc..) può essere chiamato a rispondere anche penalmente, ma solamente per lo svolgimento della propria attività: “questi, infatti, qualora agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile, a titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo” come espressamente stabilito già nella sentenza di Cassazione del 31 marzo 2006.

Sul punto l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) si è da sempre posta l’obiettivo di supportare le imprese associate nella adozione di strumentazione organizzativa e gestionale utile ad aumentare la competitività delle stesse, ovvero ad adempiere a specifiche richieste del legislatore.

In questa ottica si ricordano le Linee guida per l’interpretazione e l’applicazione della normativa UNI EN ISO per il settore delle costruzioni, aggiornate il 9 novembre 2015 dalla nuova Linea Guida Applicativa sulla ISO 9001:2015 realizzata con l’accordo tra UNI e Conforma con lo scopo di fornire indicazioni pratiche, sia per gli auditor degli Organismi di Certificazione, riguardo alla corretta applicazione dei requisiti della nuova ISO 9001 per la qualità e la conformità e l’efficacia del loro sistema di gestione; l’edizione del Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione, approvata dal Ministero della Giustizia già nel dicembre 2003 aggiornate negli anni, sino all’ultima edizione del 2013. In questo contesto ANCE si è fatta carico di pianificare sia l’aggiornamento della documentazione esistente in tema di Modelli 231 che la predisposizione di ulteriori Linee Guida che supportassero le imprese a meglio fronteggiare, nell’operatività quotidiana, le tematiche ambientali e della sicurezza.

Come partner tecnico, la Presidenza ANCE ha individuato l’ICIC, Istituto di Certificazione delle Imprese di Costruzione, in virtù delle specifiche competenze sviluppate nel settore sia con riferimento ai Modelli 231 che alle certificazioni ambientale (ISO 14001) e sicurezza (OHSAS 18001).

Tanto la letteratura edita dall’ANCE, quanto taluni passaggi della giurisprudenza confermano che, in presenza di un sistema gestionale certificato, la prevenzione dei reati può essere efficacemente realizzata individuando ed indicando il riferimento alla specifica procedura del sistema gestionale esistente, perché l’Organismo di Vigilanza utilizzi per i propri controlli il risultato dei controlli interni previsti dai singoli sistemi gestionali esistenti e il risultato degli audit di certificazione, mantenimento o rinnovo effettuati dall’Istituto di Certificazione.